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Tribunali Emilia-Romagna > CFL
Data: 15/05/2007
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 192/07
Parti: Finegil Editoriale S.p.A. / Mario G.
TRIBUNALE DI PARMA - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO – INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI CONSEGNA DEL PROGETTO A PENA DI NULLITA’ - ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA NEL PROGETTO DELL’INDICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE


- art. 8, VII comma, legge n. 407/1990

- art. 3, IX comma D.L. n. 276/1984 convertito in legge n. 863/1984

- art. 18, legge n. 300/1970

Un giovane ingegnere viene assunto nel marzo 2003 da una società autostradale con un CFL della durata di 24 mesi. Il lavoratore sottoscrive il contratto ma non riceve copia del progetto di formazione. Alla scadenza del contratto viene licenziato, adducendo la società sia il mancato esito positivo del percorso formativo, sia ragioni di carattere tecnico-organizzativo risultanti asseritamente da un piano di riorganizzazione aziendale concordato con le OO.SS. L’ingegnere impugna il licenziamento, assumendo esistente de jure un contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato fin dall’assunzione. Il Tribunale rigetta la tesi della nullità del c.f.l. per la mancata consegna di copia del progetto di formazione, sulla base del costante orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza a tale inadempimento datoriale esclusivamente se unito ad altri eventuali inadempimenti, con conseguente conversione del c.f.l., (cfr. Cass. n. 6432/1998; Cass. n. 11525/2000; Cass. n. 15396/2006). Il Giudice invece dichiara costituito un rapporto di lavoro di tipo ordinario per l’insufficienza del progetto stesso (approvato da una Commissione bilaterale costituita per accordo sindacale), nel quale manca la specifica indicazione dei contenuti della formazione teorica e tecnico pratica, integranti il requisito formale della forma scritta prevista dall’art. 8, VII comma della legge n. 407/90, insieme all’apposizione del termine (cfr. Cass. n. 12090/2003). Il Tribunale infatti ritiene che, sebbene il progetto possa anche fare riferimento a documenti diversi nei quali l’indicazione di tali contenuti sia fatta, nel caso di specie il riferimento ad uno schema definito (Piemonte Area 4) è solo “un modello base per l’elaborazione dei programmi di formazione teorica” e non esso stesso un programma già elaborato. Dovendosi, pertanto, ritenere costituito ab initio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento risulta illegittimo, con tutte le conseguenze dell’art. 18 Stat. Lav., dato che esso non poteva essere giustificato dal mancato esito positivo del percorso formativo, mentre le altre ragioni addotte dall’impresa sono risultate insussistenti.